Fonte dell’articolo Amici Domenicani – Autore Padre Angelo Bellon op.
Quesito
Gentilissimo Padre,
Oggi mi sono confessato. Il prete ha detto: “Dio ti assolva dai tuoi peccati” invece della classica formula “io ti assolvo dai tuoi peccati”.
Secondo lei devo ripetere la confessione? Non avevo mai sentito questa formula.
La ringrazio e faccio un Ave per lei e per il suo lavoro qui sul web.
Risposta del sacerdote
Carissimo,
1. l’assoluzione impartita da quel sacerdote è invalida perché non ha agito in persona Christi et in persona Ecclesiae.
2. Gesù Cristo, infatti, istituendo questo sacramento ha detto in maniera precisa: “A chi rimetterete i peccati, saranno rimessi; a chi non li rimetterete resteranno non rimessi” (Gv 20,23).
In altre parole, ha detto: “Voi rimetterete i peccati. Questo potere divino io lo do a voi perché in quel momento voi sarete con me una cosa sola”.
3. Solo Dio assolve e rimette i peccati. Tuttavia ha voluto che i sacerdoti agissero da ministri, con potere strumentale.
Per cui l’assoluzione passa attraverso il sacerdote, la sua persona, anzi attraverso la sua volontà espressa con parole ben precise.
4. Nelle parole di Cristo: “A chi rimetterete i peccati…” va riconosciuto che Cristo ha conferito questo potere alla Chiesa.
Il sacerdote confessore rimette i peccati a nome di Cristo e a nome della chiesa, che dai peccati del penitente è stata ferita.
C’è dunque una duplice riconciliazione.
Nelle parole usate dal sacerdote che ti ha confessato è mancato questo aspetto.
5. San Tommaso aggiunge che: “Poiché i sacramenti producono ciò che significano, è necessario che la forma del sacramento significhi quanto nel sacramento si compie rispetto alla materia sacramentale” (Somma teologica, III, 84,3).
Per cui come è invalido il battesimo che si amministrasse con le parole: “Cristo ti battezzi nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”, così è invalido il sacramento della penitenza quando il sacerdote dice “Dio ti assolva”.
6. Va notato infatti che l’espressione “Dio ti assolva” è un ottativo.
Mentre le parole che il sacerdote pronunzia sono un imperativo.
San Tommaso: “Il sacramento della penitenza consiste nell’eliminazione di una certa materia, cioè del peccato. Ora tale eliminazione viene indicata dal sacerdote con la formula: “Io ti assolvo” (ossia sciolgo); infatti i peccati sono dei legami, secondo le parole di Pr 5,22: “L’empio è preda delle sue iniquità, è stretto nelle funi dei suoi peccati”” (Ib.).
Per cui “Nell’assoluzione sacramentale non basta dire: “Dio ti conceda l’assoluzione e la remissione dei peccati, perché con tali parole sacerdote non indica che l’assoluzione viene accordata, ma chiede che lo sia”” (Ib., ad 1).
7. A dire il vero questa preghiera “Dio onnipotente abbia misericordia di te e assolva i tuoi peccati”, nel rito precedente all’attuale veniva detta prima della formula dell’assoluzione sacramentale. Notava San Tommaso: “Questa preghiera viene premessa all’assoluzione sacramentale perché l’effetto del sacramento non venga impedito da parte del penitente” (Ib.).
8. La conclusione pertanto è questa: il ministro non ti ha assolto. Ha lasciato la cosa a Dio.
Se avevi dei peccati gravi, devi ripetere la confessione.
Il sacerdote, da parte sua, non usando la forma prescritta dalla Chiesa, ha compiuto un sacrilegio, ha profanato un sacramento.
9. I fedeli che finora non hanno ricevuto l’assoluzione perché il sacerdote non ha fatto la propria parte hanno ottenuto il perdono in base alla contrizione espressa e in forza di un’assoluzione valida ricevuta successivamente perché i peccati precedentemente non rimessi non sono stati dichiarati nella confessione successiva perché si pensava che in forza della precedente confessione ritenuta valida non dovessero essere dichiarati.
10. Ti ringrazio di avermi segnalato questa grave mancanza da parte del sacerdote.
Ti capitasse un’altra volta chiedi al sacerdote di darti l’assoluzione con le parole prescritte ad validitatem dalla Chiesa.
Augurandoti ogni bene, ti benedico e ti ricordo nella preghiera.
Padre Angelo
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