Chiarimenti sulla “Relatio finalis” del Sinodo 2014

SINODO 2014 facebook
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Chiarimenti sulla Relatio finalis del Sinodo 2014 per quanto riguarda il punto  § 122 (52)

Chi continua ad insistere per partito preso che il Sinodo in determinate questioni sia per concedere il sacramento della Comunione a coloro non in grazia di Dio, cioè ai divorziati e risposati che contravvengono al sesto comandamento, è perché intimamente si auspicherebbero questa défaillance da parte della Chiesa per avvalorare la propria ipotesi.
Ciò non avverrà, primo perché non è questa la volontà che l’assemblea sinodale ha espresso, sottolineando che la sottoscritta ha letto i documenti già a suo tempo; secondo, lo Spirito Santo non permetterebbe nessuna adulterazione e distorsione né dei dogmi né della dottrina, che comunque non sono stati contraddetti in alcun modo dal Sinodo.

Cosa crea confusione?
C’è chi non riesce a focalizzare che la Chiesa non vuole prendere in blocco questi fedeli in difficoltà, magari in famiglie allargate, per allontanarli risolutamente, poiché Cristo che è nella Chiesa non vuole proporsi settariamente, ma cerca di osservare caso per caso attenendosi a quelle che sono le condizioni ortodosse per arrivare a Lui attraverso la Sua Chiesa.
Nessuno ha parlato di diritto all’Eucarestia, qualsivoglia allusione a questo non è stata fatta dai Vescovi sinodali, giacché i documenti non presentano alcuna obiezione che ci si possa avvicinare al Corpo e al Sangue di Cristo se non puliti dai nostri peccati.
Il Sinodo ha lo scopo di riportare in seno questi figli con impedimenti ai sacramenti attraverso previo percorso di conversione, non altrimenti, per riconciliarli a Dio. 
Questo cosa sottintende? Implica che, da parte di tali penitenti, per predisporsi al sacramento della Comunione deve essersi prima nel sacramento della Confessione la piena consapevolezza del peccato e l’accettazione ad un nuovo ordine di vita, emendandosi ed attenendosi a quelle che poi saranno le premure del Vescovo della propria Diocesi.
Cerchiamo di non avere scrupoli eccessivi, carichi di sfiducia, che non si attengono alla realtà oggettiva delle cose.

Riporto il testo di riferimento alla mia confutazione, il punto nevralgico della Relatio finalis tanto dibattuto.

§ 122 (52):

“122 (52). Si è riflettuto sulla possibilità che i divorziati e risposati accedano ai sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia. Diversi Padri sinodali hanno insistito a favore della disciplina attuale, in forza del rapporto costitutivo fra la partecipazione all’Eucaristia e la comunione con la Chiesa ed il suo insegnamento sul matrimonio indissolubile. Altri si sono espressi per un’accoglienza non generalizzata alla mensa eucaristica, in alcune situazioni particolari ed a condizioni ben precise, soprattutto quando si tratta di casi irreversibili e legati ad obblighi morali verso i figli che verrebbero a subire sofferenze ingiuste. L’eventuale accesso ai sacramenti dovrebbe essere preceduto da un cammino penitenziale sotto la responsabilità del Vescovo diocesano. Va ancora approfondita la questione, tenendo ben presente la distinzione tra situazione oggettiva di peccato e circostanze attenuanti, dato che «l’imputabilità e la responsabilità di un’azione possono essere sminuite o annullate» da diversi «fattori psichici oppure sociali» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1735)”.

Deborah Cotrufo

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Informazioni su Deborah Cotrufo 12 Articoli
Laureata in Pittura presso l'Accademia di Belle Arti di Brera ho iniziato ad avvicinarmi alla fede cattolica attraverso l'arte, ma senza vera devozione, che ho riscoperto da un anno grazie a un cammino di conversione.